Compilazione e invio della dichiarazione di consumo

Un servizio obbligatorio annuale!


La Dichiarazione di Consumo per l’energia elettrica va eseguita obbligatoriamente da tutti i titolari di impianti fotovoltaici che abbiano una potenza maggiore di 20kW. Nello specifico, impianti in regime di cessione parziale dell’energia prodotta, ovvero impianti che trattengono parte dell’energia prodotta per i propri fabbisogni energetici rilasciando le eccedenze alla rete elettrica nazionale e impianti in regime di cessione totale, ovvero cessione di tutta l’energia prodotta, in rete.

La compilazione della Dichiarazione di Consumo tiene conto:

  • dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico per ogni mese nel corso dell’anno antecedente all’anno di riferimento;
  • dell’energia immessa in rete dall’impianto fotovoltaico per ogni mese nel corso dell’anno antecedente all’anno di riferimento;
  • dell’energia auto consumata dall’impianto fotovoltaico per ogni mese nel corso dell’anno antecedente all’anno di riferimento (in caso di impianti in regime di cessione parziale o regime commerciale di scambio sul posto). 

La Dichiarazione di consumo va inviata obbligatoriamente ogni anno entro e non oltre il 31 marzo dell’anno di riferimento, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che si occuperà della verifica della validità del documento.

Il rischio a cui si va incontro se non si procede all’invio del documento entro la scadenza, riguarda non solo una sanzione amministrativa da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ma comporta in alcuni casi, anche la sospensione di eventuali incentivi rilasciati dal GSE.

Il documento necessario per l’invio della Dichiarazione di consumo è: 

  • per gli impianti con autoconsumo (Regime di cessione parziale o regime commerciale di scambio sul posto) il Registro delle letture dei contatori elettrici e grazie a questo documento potremo procedere alla compilazione e all’invio della Dichiarazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro il termine utile;
  • per gli impianti in regime di cessione totale è sufficiente la lettura del contatore elettrico di fine anno.